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Green pass - le FAQ

Le faq seguenti riguardano l'obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Tale obbligo è entrato in vigore dal 15 ottobre 2021 e sino al 30/04/2022.

Green pass

Per chi vale l’obbligo di esibire il green pass?
L’obbligo di certificazione verde riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso Arpae, anche sulla base di contratti esterni.

È possibile presentare un’autocertificazione sul green pass?
No, il green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Per accedere agli uffici, devo quindi avere sempre il green pass?  
Si. Il lavoratore che presta servizio in sede deve essere in possesso e, se richiesto, esibire la propria certificazione verde.

Quando arrivo in ufficio, devo sempre mostrare all’incaricato al controllo il mio green pass?
No. Le verifiche sono effettuate mediante interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale DGC (digital green certificate). Come illustrato nella circolare PG/2021/198964 il Ministero della salute ha reso disponibile all’Agenzia una specifica funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi, attraverso il ricorso alla Piattaforma nazionale-DGC (Piattaforma digital green certificate).

Se non sono in possesso del green pass, devo comunicarlo al mio dirigente/responsabile di riferimento?
Si. I lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con un preavviso di almeno 48 ore necessario al datore di lavoro per soddisfare le relative esigenze organizzative.

Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. La legge 165/2021 - di conversione del DL 127/2021 relativo all'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro - ha previsto che la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal decreto; in tali casi la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.


In quali sanzioni rischio di incorrere se entro in ufficio senza green pass?
Il rischio è la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro prevista dalla normativa nazionale.

Posso lavorare in modalità smart working se non ho il green pass?
Nei confronti dei lavoratori che stanno effettuando smart working non vengono effettuati controlli sul possesso del green pass.
Tuttavia, se un lavoratore risulta privo di green pass in seguito a controllo durante il lavoro in sede, è considerato assente ingiustificato e non può fruire del lavoro agile/telelavoro fino alla presentazione della predetta certificazione. 

Chi effettua le verifiche nei confronti di consulenti, prestatori occasionali, tirocinanti, visitatori esterni?
Le verifiche sono effettuate giornalmente attraverso l’app “VerificaC19” a cura del direttore/responsabile (o suo delegato) della struttura/area/servizio a cui afferisce il soggetto che deve essere controllato.

Cosa succede se i soggetti esterni non sono in grado di esibire la certificazione verde?
Il soggetto deve essere immediatamente allontanato. Il direttore/responsabile della struttura di riferimento dovrà poi darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente), per gli adempimenti di competenza.