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Adempimenti di competenza Snpa per il decreto rinnovabili

Indicazioni relative al d.m. 4 luglio 2019

In relazione al DM 4 luglio 2019 pubblicato sulla GU del 9 agosto 2019 n. 186. “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione” ed alle competenze in esso attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) si comunica quanto segue.

  1. Le richieste firmate digitalmente dal responsabile legale del concessionario, dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ovvero all’Agenzia della Provincia Autonoma competente per territorio, e in copia all’ISPRA, per tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC). [al link elenco delle caselle di tutte le Agenzie]
  2. Le richieste dovranno contenere gli elementi tecnici che consentano l’efficace verifica di conformità della derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il D.D. n. 30/STA del 13.02.2017 nonché, come prescritto dal suddetto D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06.
  3. Le richieste dovranno contenere altresì l’indicazione dell’autorità concedente, dettagliata in termini di riferimenti territoriali ed organizzativi e del RUP incaricato (generalità, posizione organizzativa, indirizzo email e numero di telefono).
  4. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, SNPA pubblicherà sul proprio sito, in apposita sezione, il primo elenco delle istanze pervenute complete della documentazione necessaria alla verifica, con il relativo calendario, e il primo elenco delle istanze per le quali sono richieste integrazioni documentali.
  5. SNPA pubblicherà sul proprio sito, nella sezione di cui al punto 4, le regole per la determinazione di costi a carico del richiedente, nonché le modalità di pagamento, non appena tali regole saranno disponibili.
  6. SNPA pubblicherà sul proprio sito, nella  sezione di cui al punto 4, qualsiasi ulteriore informazione utile all’espletamento dell’istruttoria di verifica in oggetto, compreso eventuali riferimenti utili per i richiedenti.

Il Presidente del Consiglio Nazionale SNPA
Stefano Laporta


 Fonte: Sistema nazionale di protezione dell´ambiente