Arpae non aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali
Arpae non aderisce allo stralcio parziale degli interessi e delle sanzioni sulle cartelle esattoriali.
L’Agenzia, come anche altri enti dell’Emilia-Romagna, ha approvato il diniego allo stralcio automatico parziale delle cartelle esattoriali, introdotto dall'art. 1, commi 227, 228 e 229 della legge 197/2022 per i debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a 1.000 euro, affidati all'agente nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 risultanti da somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.
Tale orientamento, espressamente previsto come un’opzione dal legislatore, è maturato tenendo conto sia delle complessive esigenze di equità e imparzialità nei confronti dei soggetti che hanno già estinto il proprio debito relativo alle cartelle oggetto del provvedimento sia della previsione del comma 231 della stessa legge nazionale, che attribuisce al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, consentendo il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive e il conseguente annullamento della cartella, anche con rateizzazione dell'importo.