Piani di Emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
L’art. 26-bis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, legge di conversione del Decreto Sicurezza (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 ed entrata in vigore dal 4 dicembre 2018) prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione di predisporre un piano di emergenza interna (PEI) e trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l´elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).
Come stabilito al comma 3 dell´art.26 il PEI va predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 marzo 2019).
In attesa dell’emanazione del decreto previsto dal comma 9 dell´art. 26-bis che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alla popolazione, la Circolare ministeriale n. 2730 del 13 febbraio 2019 fornisce le prime indicazioni per l’elaborazione dei piani di emergenza interna ed esterna.
Il Ministero nella Circolare n.2730/2019 precisa che "i gestori degli impianti che ricadono nell´ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante dovranno attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015, sia nel predisporre il PEI sia nel fornire ai Prefetti competenti per territorio le necessarie informazioni per la stesura del PEE: secondo il Ministero non si deve dare seguito anche alle disposizioni di cui al citato art. 26-bis, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle norme specifiche; i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che non ricadono nell´ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre i PEI, secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132."
La Circolare dettaglia inoltre le informazioni relative all'impianto da comunicare ai Prefetti ai sensi dell´art. 26-bis comma 4 per l'elaborazione dei Piani di emergenza esterni (ragione sociale e recapiti, descrizione attività, autorizzazioni/certificazioni, planimetria, piante e relazione tecnica).
Si specifica poi che nella relazione tecnica siano indicati:
- quantità e tipologia dei rifiuti,
- massima capacità di stoccaggio istantanea consentita,
- descrizione degli impianti tecnici e misure di sicurezza e protezione,
- descrizione degli effetti su salute e ambiente,
- misure per il ripristino,
- disposizioni per avvisare in caso di emergenza.
Si tratta tuttavia di un elenco non esaustivo in quanto i Prefetti, caso per caso, potranno autonomamente richiedere informazioni aggiuntive ai fini della redazione del PEE. Peraltro, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto, il Prefetto può decidere di non predisporre il PEE.
Circolare Ministeriale 13 febbraio 2019 -Disposizioni attuative art.26-bis L.1°dicembre 2018,n.132 - prime indicazioni per i gestori
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