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Stoccaggio e lavorazione rifiuti: nuovi obblighi per i gestori

Entro il 4 marzo 2019 i gestori degli impianti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna

E’ entrata in vigore dal 4 dicembre 2018 la Legge del 1 dicembre 2018 n. 132, legge di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018.

L’art. 26-bis comma 1 della Legge prevede l’obbligo per i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna (PEI), al fine di minimizzare i rischi per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono negli impianti di gestione dei rifiuti.

Come stabilito al comma 3, il PEI va predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (entro il 4 marzo 2019).

Il PEI inoltre va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Fra gli obblighi del Gestore (comma 4), quello di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).