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Tutela dell’ambiente, verso una concezione ecocentrica 

Alessio Scarcella, consigliere della Corte di cassazione, su Ecoscienza 4/2019 che dedica un servizio al tema Diritto e ambientale

Con la legge 68/2015 sugli ecoreati, l’ambiente inizia a essere visto come bene collettivo con un valore intrinseco costituzionalmente protetto. Si sono così poste le basi per l’abbandono della teoria antropocentrica, che vincolava la tutela ambientale alla salute della persona umana. L'articolo di Alessio Scarcella, consigliere della Corte di cassazione, per Ecoscienza 4/2019 che dedica un servizio al tema Diritto e ambiente.

Nel corso degli anni, l’emergere delle problematiche connesse all’evoluzione della società industriale ha posto in crisi l’ineluttabile principio societas delinquere non potest e, nel contesto del mutato panorama culturale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche. In realtà, tale intervento legislativo avrebbe dovuto ricomprendere sin dall’inizio la responsabilità degli enti per i reati ambientali. L’occasione per superare tale problema è originata dalla necessità di corrispondere agli obblighi comunitari, derivanti dalla direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente, giungendo così all’emanazione del Dlgs del 7 luglio 2011, n. 121, che si è tuttavia distaccato dai precetti madre di derivazione europea.

Il legislatore italiano, invero, anziché seguire le indicazioni comunitarie volte a costruire la responsabilità dell’ente circoscritta a una serie di reati di danno e pericolo concreti, puniti qualora commessi con intenzione o colpa grave, ha riproposto il sistema delineato dal codice dell’ambiente italiano, costituito in gran parte su fattispecie di natura formale e di pericolo astratto. La legge di riforma sugli “eco-delitti” del 22 maggio 2015, n. 68, rappresenta certamente un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle costanti politico-criminali per lungo tempo seguite dal legislatore nazionale nell’apprestare la tutela penale al bene ambiente. Con tale intervento legislativo è stata profondamente riscritta la disciplina penale posta a tutela dell’ambiente ed è stato risolto uno dei principali difetti congeniti della c.d. parte speciale del Dlgs 231/2001, estendendo la responsabilità degli enti anche ai più gravi delitti ambientali.

Tutela dell’ambiente tra concezione ecocentrica e antropocentrica

Con l’introduzione delle fattispecie di eco-delitti per effetto della legge n. 68/2015, si è compiuto un notevole passo avanti a livello normativo per una migliore tutela dell’ambiente, concetto di per sé di incerta definizione, perlopiù determinato nei contenuti grazie agli interventi giurisprudenziali. Segnatamente, la Suprema Corte1 adotta una lettura dilatata della nozione di ambiente, ricomprendendo al suo interno anche atti a contenuto meramente urbanistico-edilizio, interpretazione estensiva avallata, peraltro, da una serie di pronunce della Corte costituzionale, a cominciare dalla sentenza 1 ottobre 2003 n. 3032, ove, espressamente, si afferma che seppur la parola “urbanistica” non compare nel testo dell’art. 117 della Costituzione, così come novellato dall’art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), “ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell’elenco del terzo comma: essa fa parte del ‘governo del territorio’”.

Le norme costituzionali, del resto, non danno un riferimento immediato, rendendo necessaria un’operazione interpretativa tesa a collegare la tutela dell’ambiente ai diritti inviolabili del singolo e agli interessi primari della collettività, quali la salute, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico del paese. L’ambiente, dunque, oltre a essere bene di natura personale strettamente connesso alla tutela della salute, è anche bene collettivo. La Corte costituzionale, infatti, configura l’ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi e intrecciato con la tutela dell’ambiente, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni, che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale3.

Nonostante i limiti definitori, tuttavia, possiamo ritenere che, attraverso l’inserimento di un catalogo di delitti ambientali nel nostro codice penale, si siano poste le basi per l’abbandono della teoria antropocentrica della nozione di ambiente verso la concezione ecocentrica. Nel nostro ordinamento risulta(va) infatti prevalente, almeno sino all’entrata in vigore della legge n. 68/2015, una lettura antropocentrica di ambiente, che instaura un rapporto di strumentalità tra il bene ambiente e i beni finali quali la vita e la salute dell’uomo, in ciò contrapponendosi alla concezione ecocentrica, che attribuisce un valore intrinseco alla biosfera, considerandola meritevole di tutela a prescindere da una sua finalizzazione al benessere umano4. Tale concezione si fonda su un principio di responsabilità assoluta dell’uomo nei confronti dell’ambiente, ritenuto bene indisponibile, di titolarità metaindividuale se non addirittura metagenerazionale, dovendo l’uomo non solo consegnarlo intatto, ma addirittura migliorato e accresciuto nelle sue potenzialità di fruizione alle generazioni future sulla base della pretesa possibilità di rimozione degli effetti perturbatori degli interventi modificativi già realizzati5.

La ricostruzione in chiave antropocentrica tuttavia rischiava di far perdere all’ambiente la sua connotazione di bene giuridico in senso classico, preesistente alla tutela penale, e, dunque, di far assurgere a oggetto della tutela penale le funzioni amministrative di governo, facendo coincidere il penalmente rilevante con la disciplina amministrativa, con incriminazioni prive di un reale contenuto offensivo. In altri termini, mentre la concezione antropocentrica tutela l’ambiente in maniera indiretta, in quanto, ponendo la persona umana in posizione centrale, finisce per garantire in via mediata l’ambiente (sostanzialmente potendosi affermare che poiché l’uomo ha diritto a vivere in un ambiente salubre, l’ambiente deve essere salvaguardato in quanto spazio fisico in cui la persona umana opera), diversamente la concezione ecocentrica presuppone che l’ambiente in sé costituisca oggetto della tutela penale, in via diretta.

Il passaggio dall’una all’altra concezione, con la legge n. 68/2015, appare quindi più marcato. E infatti, la legge del 2015, dando attuazione all’art. 3 della direttiva 2008/99/CE, pone sullo stesso piano la persona umana e l’ambiente, tanto da stabilire una tutela a tutto campo verso quelle condotte “che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”. Si tratta di un passaggio “epocale”, in quanto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico, l’ambiente in quanto tale costituisce oggetto diretto della tutela penale, a prescindere delle conseguenze “riflesse” che un fenomeno di aggressione al bene ambientale può provocare sulla persona umana.

Una conferma di tale “passaggio”, del resto, la si ha nella stessa struttura della fattispecie incriminatrice dettata dall’art. 452-ter, c.p., che prevede, infatti, come fattispecie autonoma del reato “base” di cui all’art. 452-bis, c.p. (inquinamento ambientale) quella della “morte o lesioni come conseguenza” di tale delitto: ciò a riprova della raggiunta autonomia, anche dogmatica, del bene ambiente rispetto alla tradizionale visione di bene legato alla persona e, di conseguenza, della altrettanto raggiunta autonomia delle fattispecie penali ambientali rispetto alle precedenti, di natura contravvenzionale, orientate esclusivamente ad apprestarvi una tutela indiretta, focalizzandosi l’attenzione tuttavia in quelle precedenti sulla necessità di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative.

La necessità di sanzioni interdittive

Nella pratica giudiziaria, a dispetto dell’incremento dei casi d’inquinamento ambientale riconducibili, nella quasi totalità, a enti e persone giuridiche, la disciplina del Dlgs 231/2001 è, ancora, poco applicata. Le cause di tale limitata applicazione sono molteplici: dalla estrema tecnicità della materia che finisce per incoraggiare una certa “pigrizia giudiziale”, alla circostanza che diventa sempre più difficile attivare un meccanismo di accertamento giudiziario certamente complesso e di rilievo, pur a fronte di reati non più bagatellari quali gli eco-delitti. La speranza sembra quindi ruotare, da un lato, sulla prevenzione dei reati ambientali e, dall’altro, sulle misure cautelari interdittive. La prevenzione dei reati ambientali attraverso l’adozione di “standard” tecnici e organizzativi6, rappresenta la chiave di volta per l’attuazione di una vera politica di prevenzione ambientale d’impresa. Ciò a condizione che non vengano utilizzati come semplice paravento.
La prevenzione dei reati ambientali impone una serietà nella elaborazione dei compliance programs, non potendosi affidare a criteri approssimativi. D’altro canto, ove ciò non è garantito, l’efficacia della “vera” sanzione risiede tuttavia nell’applicazione delle sanzioni interdittive, le uniche in grado di andare a incidere effettivamente, oramai in senso repressivo, sull’attività aziendale dimostratasi illecita. È, dunque, da riconoscersi che un’efficace tutela in ambito ambientale possa provenire, ancora, solo da quelle previsioni cautelari endo-processuali proprie del diritto penale procedurale, come la confisca e il sequestro degli impianti (tralasciando le misure di natura personale), le uniche allo stato ad essere in grado di porre l’azienda davanti a scelte operative obbligate per assicurare, si spera a lungo termine, il rispetto delle norme in materia ambientale.
Ciò almeno fino a quando le politiche d’impresa non prenderanno coscienza del fatto che tutelare l’ambiente significa anche tutelare noi stessi e mantenere la speranza di lasciare alle generazioni future un mondo vivibile.

Alessio Scarcella
Consigliere della Corte di cassazione

Questo articolo è una versione ridotta per esigenze editoriali. L’articolo completo è disponibile online su http://bit.ly/Scarcella2019


Note
1 V. ad es. Cass. Pen., Sez. III, 3 febbraio 2011, n. 3872.
2 In Giur. It., 2004, 1567, con nota di I. Massa, “Nota a margine alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale: una ‘opinione concorrente’”.
3 Corte Cost., 10 luglio 2002, n. 407, in Foro it., 2003, I, 688; Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378.
4 Sul punto cfr. C. Bernasconi, Il reato ambientale, Pisa, 2008, 15 ss.; F. Giunta, “Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?”, in Riv.it. dir. proc. pen., 1997, p. 1097 ss.
5 Cfr. L. Siracusa, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, 36 ss., che propone un modello di ecocentrismo “moderato”, secondo cui è possibile conciliare la protezione dell’ambiente con lo svolgimento delle attività umane, purché queste ultime siano regolate tenendo conto dell’impatto ambientale nella prospettiva a lungo termine.
6 E segnatamente, il corretto approfondimento del rapporto con i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento Emas.