Chi autorizza gli impianti 5G?
In materia autorizzativa il codice delle comunicazioni d.lgs 259/2003 e s.m.i. stabilisce che gli Enti locali (generalmente attraverso i Suap, gli sportelli unici per le attività produttive) autorizzano gli impianti previo parere preventivo delle Agenzie per la protezione dell'ambiente; pertanto il soggetto titolare del procedimento è l'Ente territorialmente competente. Questo vale per tutti gli impianti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.
Nello specifico, per l'installazione di un nuovo impianto o la riconfigurazione di un impianto esistente, Arpae esprime un parere di conformità dell'impianto in esame verificando il rispetto dei valori di campo elettrico in base alla normativa vigente a tutela dell'esposizione della popolazione. La valutazione consiste in calcoli previsionali dei valori di campo elettrico generati dall'impianto, effettuati attraverso simulazioni modellistiche. Le previsioni hanno un carattere cautelativo, perché sono realizzate tenendo conto dell’ipotesi peggiore di funzionamento, ossia nelle condizioni di massimo traffico considerando la potenza massima dichiarata; inoltre i calcoli sono eseguiti tenendo conto anche del contributo di altri impianti presenti nell’area.
Il parere, integrato dalle indicazioni fornite da Ausl, viene inviato al Suap responsabile del procedimento autorizzativo o dell'accettazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
La procedura autorizzativa dell’Ente locale si intende conclusa positivamente se non interviene un diniego da parte dell'Ente stesso o un parere negativo da parte di Arpae.
Ulteriori informazioni in “5G e compiti di Arpae”