Valutazione dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore
Il rapporto di sicurezza (RdS)
E’ la documentazione presentata dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 che ha lo scopo di:
- descrivere l’attività svolta all’interno dello stabilimento;
- analizzare i rischi di incidenti rilevanti ad essa connessi;
- evidenziare eventuali impatti derivanti dagli scenari incidentali sul territorio circostante;
- individuare le misure di sicurezza adottate per prevenire gli incidenti.
Diagramma Rapporto di Sicurezza (RdS)
Valutazione del rapporto di sicurezza
E’ il procedimento con cui l’Autorità Competente, il Comitato Tecnico Regionale (CTR) presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, valuta la documentazione predisposta dal gestore secondo i criteri indicati in Allegato C al Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015.
Le istruttorie del Rapporto di Sicurezza sono svolte con oneri a carico dei gestori, stabiliti in base alle tariffe indicate in Allegato I al Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015.
Procedimento di valutazione
Con riferimento all’istruttoria tecnica del rapporto di sicurezza, i passaggi principali previsti nell’ambito del procedimento amministrativo di istruttoria sono:
- avvio dell’istruttoria con nomina dei componenti del gruppo di lavoro;
- istruttoria tecnica, che prevede l’analisi di completezza e adeguatezza formale della documentazione e la valutazione di eventi e scenari incidentali, con sopralluoghi a fini conoscitivi presso lo stabilimento da parte del gruppo di lavoro;
- eventuale fase di richiesta di documentazione integrativa all’azienda;
- predisposizione da parte del gruppo di lavoro della proposta di conclusioni d’istruttoria;
- approvazione da parte del Comitato delle conclusioni di istruttoria;
- emanazione da parte del CTR del Parere Tecnico Conclusivo di istruttoria, atto che conclude il procedimento di valutazione, con la definizione di elementi utili ai fini della valutazione di compatibilità territoriale e della pianificazione dell’emergenza esterna e con l’indicazione di eventuali prescrizioni di tipo impiantistico o gestionale e relativi tempi di adeguamento per il gestore dello stabilimento.
Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultassero nettamente insufficienti, il CTR può disporre la limitazione o il divieto di esercizio.
Schema procedimento di valutazione rapporto di sicurezza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015