Normativa sulle acque
Il tema delle acque interne superficiali fluviali, lacustri e delle acque sotterranee, è regolato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), recepita dal decreto legislativo 152/2006.
Con la Direttiva 2000/60/CE, l’Unione Europea ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario, promuovendo e attuando una politica sostenibile a lungo termine di uso e protezione delle acque superficiali e sotterranee, con l’obiettivo di contribuire al perseguimento della loro salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, oltre che all’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
Le acque sono valutate e classificate nell’ambito del bacino e per distretto idrografico di appartenenza; infatti la Direttiva ha individuato nei distretti idrografici (costituiti da uno o più bacini idrografici) gli specifici ambiti territoriali di riferimento per la pianificazione e gestione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e tutela della risorsa idrica.
Per ciascun distretto idrografico è prevista la predisposizione di un Piano di Gestione (PdG), cioè di uno strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui pianificare, attuare, e monitorare le misure per la protezione, risanamento e miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, favorendo il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva.
Il quadro normativo in materia di acque è in costante evoluzione a livello nazionale: il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna è stato formulato sulla base del D. Lgs. 152/99, oggi superato dal D.Lgs. 152/06 che costituirebbe formalmente il recepimento della Direttiva Quadro in materia di acque Dir 2000/60/CE, ma che risulta a sua volta in revisione. In attesa dell'emanazione degli allegati contenenti le nuove procedure tecniche, il D. Lgs. 152/99 rimane ancora l'unico riferimento per l'elaborazione e la classificazione della qualità delle acque in Italia.
Ciò nonostante, va considerato che l'intero sistema di monitoraggio e di valutazione dello stato ecologico delle acque è in corso di profonda trasformazione per l'adeguamento alle procedure europee: in particolare, ai fini della classificazione dello stato delle acque superficiali, la Direttiva attribuisce importanza prioritaria agli elementi di qualità biologica, da indagarsi ai diversi livelli della catena trofica (dalla microflora acquatica alla fauna ittica). Il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con Autorità di bacino, Regioni e con il sistema delle Agenzie ambientali, sta curando l'implementazione degli aspetti tecnici legati al recepimento della direttiva, sulla base dei quali saranno da impostare i nuovi programmi di monitoraggio delle acque.
Ai sensi della normativa vigente, per i corpi idrici superficiali lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato del corpo idrico “è determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico”; “il corpo idrico raggiunge il buono stato qualora sia lo stato ecologico sia lo stato chimico siano in stato almeno buono”. Per valutare lo “stato chimico”, sono monitorate le sostanze chimiche inquinanti, definite prioritarie a livello comunitario, che non devono essere presenti oltre precise concentrazioni: lo stato è buono quando tutte le sostanze risultano conformi ai rispettivi standard di qualità ambientale (SQA, espressi come media annua e/o massima ammissibili). Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali ed è definito da alcuni indicatori biologici (comunità floristiche e faunistiche) supportati da elementi chimico/fisici e chimici (non prioritari); per i corsi d’acqua naturali devono essere valutate anche le alterazioni idromorfologiche, in quanto possono interferire con la funzionalità degli ecosistemi acquatici.
Non tutti i corpi idrici sono definiti tali ai sensi della Direttiva Quadro (Dir 2000/60/CE): canali, torrenti o laghetti di piccole dimensioni ad esempio non lo sono, e pertanto non sono oggetto di monitoraggio a meno che non subentrino particolari condizioni d’uso (es. piccole derivazioni) che richiedano approfondimenti specifici.