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I valori limite

In Europa la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz è affidata alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (1999/519/CE). In Italia è garantita dal D.P.C.M. del 2003 e dal D.L 179 del 2012 convertito con legge 221 del 2012 , che fissa i valori di riferimento per le grandezze fisiche rilevabili nella gamma di frequenza 100 kHz - 300 GHz, indipendentemente dalla tecnologia installata sugli impianti.

 Frequenza

 R.E. 1999/519/CE (Europa)

 Limite di Esposizione
(Italia)

 Valore di attenzione (Italia)*

 Obiettivo di qualità (Italia)*

 694 – 790 MHz  36.2 – 38.6 V/m
(Mediato su 6 min)
 20 V/m
(Mediato su 6 min)

 15 V/m
(Mediato su 24 h)

 15 V/m
(Mediato su 24 h)
 3.6 – 3.8 GHz  61 V/m
(Mediato su 6 min)
 40 V/m
(Mediato su 6 min)
 15 V/m
(Mediato su 24 h)
 15 V/m
(Mediato su 24 h)
 26.5 – 27.5 GHz

 61 V/m
(Mediato su 2.2 min a 26 GHz)

 40 V/m
(Mediato su 6 min)
 15 V/m
(Mediato su 24 h)
 15 V/m
(Mediato su 24 h)

*Con l’entrata in vigore, in data 30 aprile 2024, dell’art. 10 della legge n.214 del 30 dicembre 2023 sono innalzati, in attesa di adeguare i limiti di esposizione alla normativa europea, il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità dai previgenti 6 V/m all'attuale valore di 15 V/m.

I valori di riferimento adottati dall’Italia, espressi nella tabella in termini del parametro "campo elettrico", sono stati individuati per la tutela della salute pubblica.  La tecnologia 5G opera su intervalli di frequenze già contemplate nel succitato DPCM del 2003, perciò, rispetto alle tecnologie precedenti, non sono stati modificati i valori di riferimento normativi (limiti di esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità). Il rispetto di tali livelli di campo elettromagnetico vengono valutati nei pareri preventivi espressi da Arpae.