Valutazione della scheda tecnica degli stabilimenti di soglia inferiore
La Scheda Tecnica (ST)
In Emilia Romagna, ai sensi dell´art. 6 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i."Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", i Gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore hanno l’obbligo di presentare ad Arpae una scheda tecnica (ST), che dimostri l’avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità.
Contenuti, tempistiche di presentazione e procedimento di valutazione sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 1239 - "Nuova Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 26/2003 e s.m.i.”, che ha sostituito la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2009, n.392.
La Scheda Tecnica, da predisporre secondo la modulistica di cui all’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 1239 va presentata nei seguenti casi:
- per uno stabilimento "preesistente", ogni dieci anni a far data dall’ultimo atto conclusivo di valutazione emanato dall’Autorità competente;
- per un "nuovo" stabilimento ed "altro” stabilimento, contestualmente alla Notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs.105/2015;
- per le modifiche che comportano aggravio di rischio di cui all'Allegato D del D.Lgs.105/2015, prima di effettuare la modifica;
- su richiesta motivata di Arpae o della Commissione incaricata dello svolgimento delle ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti o del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i., entro 120 giorni da tale richiesta.
Valutazione della Scheda Tecnica
Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti di competenza della Regione relative agli stabilimenti di soglia inferiore sono esercitate dalla Regione Emilia Romagna tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae).
Arpae per la valutazione della Scheda Tecnica trasmessa dal gestore, si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR), organo tecnico incaricato della valutazione della scheda tecnica di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i.
Procedimento di valutazione
Con riferimento alla valutazione della Scheda Tecnica, principale attività di competenza del CVR, i passaggi principali previsti nell’ambito del procedimento amministrativo di istruttoria sono:
- avvio dell’istruttoria con nomina dei componenti del gruppo di lavoro;
- istruttoria tecnica, che prevede l’analisi di completezza e adeguatezza formale della documentazione e la valutazione di eventi e scenari incidentali, con sopralluoghi a fini conoscitivi presso lo stabilimento da parte del gruppo di lavoro;
- eventuale fase di richiesta di documentazione integrativa all’azienda;
- predisposizione da parte del gruppo di lavoro della proposta di conclusioni d’istruttoria;
- sopralluogo conclusivo presso lo stabilimento da parte del CVR o di una commissione ristretta al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato nella scheda tecnica;
- approvazione da parte del CVR delle conclusioni di istruttoria e trasmissione della Relazione conclusiva d’istruttoria, comprensiva di planimetrie, con l’individuazione delle aree di danno relative agli scenari incidentali individuati;
- emanazione da parte di Arpae dell'atto che conclude il procedimento di valutazione, con la definizione di elementi utili ai fini della valutazione di compatibilità con il territorio circostante e della pianificazione dell’emergenza esterna, e l’individuazione di eventuali interventi migliorativi e/o prescrizioni da impartire all’azienda con relativi tempi di adeguamento.
Schema procedimento di valutazione scheda tecnica
Riferimenti normativi
Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. - Testo coordinato
Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2016, n. 1239
Modulistica