Normativa Rumore
Il quadro normativo di riferimento in materia di acustica ambientale risulta molto articolato, con una molteplicità di descrittori utilizzati, limiti (differenziati per sorgente e per contesto urbano circostante), periodi temporali presi a riferimento, metodiche di misura, e altri aspetti tecnici.
La normativa nazionale (L.447/95) e quella regionale (L.R.15/2001) prevedono l'attuazione di una complessa e articolata serie di azioni, in capo a soggetti diversi, volte alla riduzione ed alla prevenzione dell'inquinamento acustico: classificazione acustica del territorio e piani di risanamento comunali, piani di risanamento delle aziende nonché piani di contenimento e abbattimento del rumore per le infrastrutture di trasporto, valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico.
La classificazione acustica (o zonizzazione acustica), ovvero l'assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi indicate dalla normativa (e, conseguentemente, dei limiti a tale classe associati), sulla base della prevalente destinazione d'uso del territorio stesso, rappresenta il presupposto indispensabile alla predisposizione dei piani di risanamento acustico e costituisce per i Comuni un fondamentale strumento di prevenzione anche in relazione alla sua integrazione con la pianificazione urbanistica.
La Regione Emilia-Romagna ha definito con Deliberazione della Giunta Regionale 09/10/2001, n.2053, i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio comunale.
Sullo stato di approvazione dei Piani di classificazione acustica a scala regionale si veda: Dati Ambientali – Emilia-Romagna
La Regione ha inoltre recentemente rivisto i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee rumorose (D.G.R. 21/09/2020 n. 1197); sulla base degli indirizzi regionali, i Comuni provvedono all´adozione del regolamento ai sensi dell´art. 6, c. 1 della L. 447/95.
Anche la D.G.R. 14/04/2004 n. 673 ha una notevole rilevanza ai fini di prevenire l´inquinamento acustico, in quanto fissa i criteri in base ai quali debbono essere predisposte la documentazione di previsione di impatto acustico (ad esempio per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, discoteche, pubblici esercizi, impianti produttivi, ecc.) e la valutazione del clima acustico (per nuove scuole, ospedali e altri "ricettori sensibili") di cui alla L. 447/95.
A livello europeo, la Direttiva 2002/49/CE ha l´obiettivo primario di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell´esposizione al rumore ambientale, attraverso la determinazione dell´esposizione al rumore (per mezzo di una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri), l´informazione al pubblico relativamente al rumore ed ai suoi effetti ed infine l´adozione di piani d´azione.
Il Decreto Legislativo n.194 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" definisce competenze e procedure per l´elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d´azione e per assicurare l´informazione e la partecipazione del pubblico.
La mappatura acustica ed i piani per la gestione dei problemi di inquinamento da rumore dovranno essere predisposti per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti e per le principali infrastrutture di trasporto (ovvero assi stradali, assi ferroviari ed aeroporti con determinati volumi di traffico annuo).
Relativamente all´attuazione del DLgs 194/2005 di recepimento della Direttiva Europea, va sottolineata l’emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna delle Linee guida per l´elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali e agli agglomerati (D.G.R. 17/09/2012 n.1369) e delle Linee guida per i successivi Piani d´azione (D.G.R. 23/09/2012 n.1339), alla cui redazione ha collaborato, sotto il profilo tecnico-scientifico, anche ARPA.
Il Decreto Legislativo n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" ha avviato il percorso di armonizzazione del complesso quadro normativo vigente a livello nazionale con la direttiva europea, ed ha altresì modificato la disciplina previgente relativa all'esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica con l'introduzione dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). Il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale, introdotta dalla Legge 447/1995, che effettua le misurazioni, verifica l´ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redige i piani di risanamento acustico e svolge le relative attività di controllo.
Approfondimenti sul tema sui temi del coordinamento e dell´armonizzazione fra la L.447/95 e la Direttiva europea 2002/49/Ce, sull'applicazione del criterio differenziale e sull' inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto sono riportati nella sezione Scopri di più.
Sullo stato di attuazione del DLgs 194/2005, si veda: Dati Ambientali – Emilia-Romagna