SGA e EMAS
A partire dal 2001, l´allegato II del regolamento EMAS ha incorporato i requisiti di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2004. Con il Reg.to 1505/2017 la Commissione europea ha aggiornato le prescrizioni inerenti l’analisi ambientale ( All. I) e l’audit ambientale interno (All. III) nonché gli elementi del Sistema di Gestione Ambientale (All. II) adeguandoli ai requisiti della nuova ISO 14001:2015.
La Commissione riporta (art. 2 del Regolamento 2017/1505) che le disposizioni degli allegati del modificato Reg. n. 1221/2009 vanno accertate in occasione della verifica dell´organizzazione, a norma dell' articolo 18 (Compiti dei verificatori ambientali) del Regolamento 1221/2009.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.
Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l´accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 previgente. In tal caso, la validità dell´attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.
Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda “EMAS e la revisione della norma ISO 14001” della Commissione Europea (Marzo 2016 - I Edizione).
PER APPROFONDIRE
- Come fare per certificarsi
- Il SGA e le organizzazioni
- Il SGA e le pubbliche amministrazioni
- Normativa