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Dettaglio Rilascio di concessione aree del demanio idrico

Il titolo consente l'utilizzo di aree del demanio idrico a condizione che siano salvaguardate la funzionalità idraulica, l'ambiente e la fruibilità del bene pubblico.

Il procedimento di concessione di norma richiede pareri di altri soggetti acquisiti in conferenza di servizi.

Riferimenti normativi e regolamentari: R.D. 523/1904; L.R. 7/2004; D.G.R. 469/2011; L.R. 13/2015.

MODALITA' AVVIO PROCEDIMENTO
(istanza di parte o d'ufficio)
Istanza di parte/d'ufficio
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE Servizi Autorizzazioni e Concessioni / Servizio gestione Demanio idrico della Direzione Tecnica
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Soggetto individuato dal Dirigente responsabile in applicazione della Circolare Arpae Prot. PG/2020/15460
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Responsabili dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni / Responsabile dell'Unità Progetto Demanio idrico della Direzione Tecnica o eventuali Titolari di Incarichi di funzione
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO FINALE Determinazione dirigenziale
SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO In base a principi generali in caso di inerzia del soggetto competente provvede il Dirigente sovraordinato. Per i Responsabili dei Servizi competenti all’emanazione dell’atto concessorio, il Direttore Generale, che in base all'art. 9 della L.R. 44/95 detiene tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, fissa un termine per l'adozione del provvedimento e in caso di permanere dell'inerzia provvede all'adozione dell'atto o individua un altro Dirigente da lui delegato.
TERMINE DI CONCLUSIONE 150 giorni (c.8 art. 16 L.R. 7/2004)
ELENCO ATTI O DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'EVENTUALE ISTANZA DI PARTE Modulistica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO / SILENZIO ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE Non previsti


STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Avverso il provvedimento finale è è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica
NOTE (EVENTUALI)  


Modalità per l'effettuazione dei pagamenti e servizi on line