Occupazione aree e terreni
Emergenza Coronavirus
Si segnala che le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, considerata la cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata dal D.L. n.221 del 24/12/2021 al 31/03/2022, il termine di validità per gli atti di cui sopra corrisponde al 29/06/2022.
L’utilizzazione di aree del demanio idrico, vale a dire occupazione in qualsiasi forma e modo degli alvei di corsi d’acqua naturali e relative pertinenze, classificati catastalmente come appartenenti al demanio idraulico dello Stato, è possibile solo attraverso una concessione, per la quale occorre presentare apposita domanda al Sac di Arpae competente per territorio in cui avviene l’occupazione. La norma di riferimento è la Legge Regionale n. 7 del 2004 e le sue successive modifiche ed integrazioni, corredata da numerose Deliberazioni di Giunta regionale applicative.
Gli utilizzi più frequenti riguardano occupazione di aree del demanio idrico per coltivazioni agricole, orti, sfalcio di argini, taglio di materiali legnosi, parcheggi e depositi, occupazione di aree residue dalla copertura di canali, mantenimento di fabbricati, strade, piste ciclabili, capanni da pesca, rampe di accesso, realizzazione e mantenimento di guadi, attraversamento di corsi d'acqua e aree demaniali in genere con condotte gas/acqua/fognatura, linee telefoniche ed elettriche, ponti stradali e ferroviari, passaggi pedonali e ciclabili, costruzione di manufatti, ecc.
L'utilizzazione dei beni demaniali è soggetta al pagamento di un canone annuo, salvo specifiche esenzioni. In caso di occupazione di aree conseguente ad un’opera di derivazione di acqua l’occupazione di aree viene istruita e valutata assieme al prelievo idrico e si rilascia di norma un unico atto di concessione.
In casi particolari, la Regione Emilia-Romagna ha stipulato apposite convenzioni con Enti e Società per cui la procedura relativa viene gestita direttamente dalla Direzione tecnica di Arpae
Al Sac competente vanno anche presentate tutte le comunicazioni e richieste relative a tutte le modifiche connesse alla concessione rilasciata: cambio di titolarità, varianti, rinnovo, rinuncia, rateizzazione dei canoni arretrati; alla restituzione di deposito cauzionale.
L’istruttoria della domanda di concessione è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, mentre per l’esercizio dell’utenza è prevista la corresponsione da parte dell’utente di un canone annuo, diverso a seconda delle tipologie di utilizzo, ed alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone e comunque di importo non inferiore ad € 250,00.
Rinnovo: la domanda di rinnovo della concessione va presentata entro la scadenza del titolo ed è soggetta a pagamento di spese di istruttoria.
Modulistica:
- Richiesta per la concessione aree demanio idrico (nuova concessione/variante/rinnovo/cambio titolarità/subentro) - carpetta digitale
- Richieste (proroga/rateizzazione)
- Rinuncia di concessione di aree del demanio idrico