Tariffario Aia
Le tariffe per le istruttorie e i controlli delle installazioni sottoposte ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) sono poste a carico del gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3bis del Dlgs 152/2006, e sono stabilite con apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente in relazione alla complessità delle attività svolte dall’Autorità competente e dall’ente responsabile degli accertamenti, sulla base delle categorie di attività condotte nell’installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati.
Il “Decreto tariffe” (Dm 58/2017) prevede l’adeguamento regionale delle tariffe.
La Dgr 1413 del 24 agosto 2026 (allegato 1) aggiorna le modalità e i criteri per la determinazione delle tariffe in materia di Aia nel rispetto dei seguenti principi:
- continuità dell’azione amministrativa mediante il mantenimento dei criteri di complessità già definiti con deliberazione di Giunta regionale 667/2005;
- applicazione dei principi di semplificazione nelle modalità di calcolo con particolare riferimento alle valutazioni delle comunicazioni di modifica non sostanziale e delle attività di controllo;
- rivalutazioni economiche delle tariffe che tengono conto delle condizioni più favorevoli al gestore tra gli aggiornamenti proposti dal Dm 58/2017 e l’adeguamento dell’indice Istat al costo della vita al 31/12/2025;
- mantenimento dei criteri di premialità in presenza di Sistemi di Gestione Ambientale, ad esempio, certificazioni ISO 14001 e/o Registrazioni Emas;
- introduzione di un ulteriore criterio di premialità per l’adesione a progetti di digitalizzazione (Aura);
- rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 comma 7 del Dm 58/2017: tutte le tariffe sono determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui all'allegato XII - Parte II del Dlgs 152/2006.
Vai al tariffario nazionale Aia (Dm 58/2017)
Vai alla Dgr 1413 del 24 agosto 2026 (allegato 1)
Dal 1° novembre 2026 cessano di dispiegare effetti le previsioni delle deliberazioni in contrasto con il nuovo tariffario e in particolare le deliberazioni di Giunta regionale n. 667/2005, n. 1913 del 17 novembre 2008, n. 155 del 16 febbraio 2009 e n. 812 del 8 giugno 2009.
Corresponsione tariffa istruttoria
Per le autorizzazioni Aia il pagamento da parte dei gestori avviene in via anticipata e in autoliquidazione.
In applicazione delle disposizioni introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) a partire dal 28 febbraio 2021, i pagamenti delle tariffe istruttorie dovranno avvenire tramite avviso di pagamento connesso con il sistema PagoPa, secondo una delle due modalità di seguito descritte.
Richiesta Bollettino PagoPa
Il gestore richiede ad Arpae Sae il codice per il pagamento tramite PagoPa.
A tal fine potrà utilizzare l’apposito modello richiesta bollettino PagoPa (formato .odt - formato .pdf), in alternativa potrà inviare ad Arpae Sae una richiesta in carta libera contenente:
- le generalità del Gestore dell’installazione
- la ragione sociale dell’installazione
- la sede legale e l’eventuale sede operativa
- il codice fiscale/P.Iva
- la motivazione (Nuova autorizzazione/Riesame/Rinnovo/Modifica sostanziale/Modifica non sostanziale)
- l’importo
- il referente tecnico da contattare per eventuali chiarimenti indicando recapito Pec/ mail e telefono
- nell’oggetto segnalare che trattasi di installazione Aia.
Il Servizio autorizzazioni ambientali e energia competente di Arpae, ricevuta la richiesta, genererà il bollettino e lo invierà tramite Pec al proponente stesso, che potrà procedere con il pagamento.
Il gestore allega l’attestazione di pagamento all’istanza.
Corresponsione tariffa ispettiva
In accordo con l’art. 6 comma 1, lettera b) del Dm 58/2017, per i pagamenti relativi alle attività di controllo il gestore è tenuto a versare entro il 31 gennaio dell’anno per cui è prevista l’ispezione programmata la tariffa relativa alla voce Tc, mentre la tariffa relativa alle attività analitiche Ta o alla valutazione del report, qualora richiesta, Tuff, verrà versata dal gestore a consuntivo ed entro 60 giorni dalla richiesta trasmessa dall’Agenzia. Le tariffe indicate nel tariffario non si applicano nei casi richiamati dall’art. 1 comma 2 del Dm 58/2017.
Il pagamento per le attività di controllo deve essere seguendo le indicazioni fornite da Arpae Emilia-Romagna.