BAT conclusion e riesami (BATC)
BATC allevamenti intensivi di pollame o suini Categorie IPPC 6.6 a) - 6.6 b) - 6.6 c)
Il 21/02/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
In applicazione dell’art. 29 octies, comma 5 del D.Lgs 152/05, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il seguente calendario: DET_20360-2017.
La guida alla compilazione della domanda riesame è disponibile sul portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna.
BATC impianti per il trattamento dei rifiuti Categorie IPPC 5.1 - 5.3 a) - 5.3 b) - 5.5 - 6.11
Il 17/08/2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti gli impianti di trattamento rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
In applicazione dell’art. 29 octies, comma 5 del D.Lgs 152/05, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il seguente calendario: DET 9114-2019.
BATC Inceneritori Categoria IPPC 5.2, 5.3 a), 5.3 b) e 5.1
Il 03/12/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
In applicazione dell’art. 29 octies, comma 5 del D.Lgs 152/05, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il seguente calendario: DGR n.10180 del 17/06/2020.
BATC industrie degli alimenti, delle bevande e del latte Categorie IPPC 6.4 b), 6.4 c) , 6.11
Il 4/12/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2019/2031 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
In applicazione dell’art. 29 octies, comma 5 del D.Lgs 152/05, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il seguente calendario: DGR 12943 DEL 22/07/2020.
BATC industrie per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici Categoria IPPC 6.7, 6.10 e 6.11
Il 09/12/2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2020/2009 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le emissioni industriali per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
In applicazione dell’art. 29 octies, comma 5 del D.Lgs 152/05, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il seguente calendario: DGR n. 19932 del 19/10/2022.
BATC grandi impianti di combustione Categoria IPPC 1.1, 1.4 e 5.2
Gli elementi fondamentali del documento di riferimento sulle BAT sono stati approvati con decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione come conclusioni sulle BAT.
Con sentenza del 27 gennaio 2021(causa T-699/17) tale Decisione è stata annullata mantenendo in vigore gli effetti fino all’emanazione di un nuovo atto diretto a sostituirla.
Il 30/12/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2021/2326 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
BATC industrie di trasformazione dei metalli ferrosi Categoria IPPC 2.3, 2.6, 6.11
Il 4/11/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2022/2110 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
Le presenti BAT Conclusion si applicano alle seguenti Categorie IPPC:
- 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora; è compreso il rivestimento in continuo e la zincatura discontinua;
- 2.6. trattamento di superficie di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3, se il trattamento avviene con laminazione a freddo, trafilatura o zincatura discontinua;
- 6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le conclusioni sulle BAT non comprendono le seguenti attività:
- rivestimento metallico per spruzzo a caldo;
- elettroplaccatura e placcatura non elettrolitica; potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche (Surface Treatment of Metals and Plastics — STM).
BATC industrie chimiche dotate di sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi Categoria IPPC da 4.1 a 4.6
Il 12/12/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2022/2427 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
BATC industrie Tessili Categoria IPPC 6.2 e 6.11
Il 20/12/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di esecuzione UE 2022/2508 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relative alle emissioni industriali per l’industria tessile, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
BATC Macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale Categoria IPPC 6.4 a), 6.5 e 6.11
Il 18/12/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione UE 2023/2749 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle BATC è disposto il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/06, Art. 29 octies, comma 3).
Il documento è stato successivamente rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta UE del 12 gennaio 2024.