Vigilanza ed ispezioni di Arpae
L’AIA disciplina anche le modalità di monitoraggio e controllo delle installazioni (Art. 29 decies), comprendendo:
- le attività di autocontrollo effettuate dal Gestore ed i cui esiti sono pubblicati sul Portale AIA;
- le attività di controllo programmato effettuate dai Servizi Territoriali di Arpae sulla base del piano di ispezione regionale, ed i cui esiti sono pubblicati sul Portale AIA.
I controlli di Arpae
In applicazione dell’art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la frequenza delle ispezioni programmate è definita attraverso il piano regionale approvato con la DGR 2124 del 10/12/2018 e ss.mm.ii.
La programmazione dei controlli per il triennio 2022-2024 è approvata con Determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022.
Per le nuove installazioni, autorizzate dopo l’approvazione del piano triennale, e per le installazioni che subiscono modifiche sostanziali nel triennio di validità del piano, la frequenza d'ispezione viene indicata nell’atto autorizzativo rilasciato dal Servizio Autorizzazione e Concessione (Sac) competente per territorio, e si considera valida fino alla successiva programmazione triennale regionale. Nell´ambito delle ispezioni programmate, Arpae accerta:
- il rispetto delle condizioni dell´Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato regolarmente l’Autorità Competente (AC) e, nel caso di incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, abbia fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
Le ispezioni programmate sono eseguite da Arpae secondo una procedura certificata UNI EN ISO 9001:2015 e si concludono con la redazione del rapporto ispettivo pubblicato sul Portale AIA.
Le ispezioni programmate sono effettuate con costi a carico del gestore, e i campionamenti previsti dal Piano di monitoraggio e Controllo potranno essere eseguiti anche in tempi diversi rispetto all’ispezione programmata.
Resta ferma la possibilità per Arpae di effettuare, nell’ambito della visita programmata, controlli supplementari con oneri non a carico del gestore.
Al di fuori del Piano regionale delle ispezioni programmate, Arpae effettua:
- ispezioni straordinarie su richiesta dell’Autorità Competente (Rif. Art. 29 decies comma 4);
- vigilanza su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o a supporto di altri organi di polizia giudiziaria;
- vigilanza a seguito di Segnalazioni di Inconvenienti Ambientali ritenute significative;
- vigilanza sulla base di programmi definiti dall’Agenzia o richiesti dal Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA) anche su temi ambientali specifici.
I costi delle ispezioni straordinarie e delle attività di vigilanza sono sostenuti interamente dall’Agenzia.
Inoltre, Arpae, effettua in accordo alla Convenzione SNPA (Deliberazione del Cansiglio SNPA n. 194/2023) attività di vigilanza in accordo con ISPRA nelle installazioni autorizzate con l’AIA Statale, ovvero le attività elencate nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, la cui AIA viene rilasciata dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).