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Normativa monitoraggio e gestione della qualità dell'aria

Monitoraggio e gestione della qualità dell'aria
La definizione di obiettivi e standard di qualità dell’aria, ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, nonché la valutazione per il monitoraggio del rispetto degli standard e il raggiungimento degli obiettivi preposti sono indicati nel:

D.Lgs. n° 155 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n° 250/2012, D.M. Ambiente 26 gennaio 2017 e D.Lgs. n° 81 del 30/5/2018) in cui trovano attuazione la Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/5/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e le nuove disposizioni di attuazione nazionale della Direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/12/2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente e le disposizioni concernenti l’attuazione della Direttiva 2016/2284/Ue (direttiva NEC).
Nello specifico:

  • regolamenta la gestione della qualità dell’aria, per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, oltre che i suddetti inquinanti della Direttiva 2004/107/Ce, andando per questi a definire i valori limite, valori obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e di allarme, livelli critici, obbligo di concentrazione e obiettivo di riduzione delle esposizioni - vai alla tabella dei parametri normativi;
  • indica, quali strumenti attraverso cui deve essere effettuata la valutazione della qualità dell’aria, la zonizzazione e la classificazione del territorio in zone e agglomerati, la rilevazione e il monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico, effettuati mediante reti di monitoraggio e l’impiego di tecniche modellistiche, l’inventario delle emissioni e gli scenari emissivi;
  • indica, in caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici, dei valori obiettivo, delle soglie di informazione e allarme, le competenze (Regioni, Province autonome, Stato) e le modalità affinché siano intraprese misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione per raggiungere gli standard e gli obiettivi (Piani) nonché provvedimenti per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo;
  • disciplina l’attività di comunicazione di informazioni relative alla qualità dell’aria.
  • D.M. Ambiente 29 novembre 2012 individua sul territorio nazionale stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria (di fondo e non) per inquinanti quali PM2,5, PM10, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, ozono e suoi precursori, previste dal D.Lgs. 155/2010
  • D.M. Ambiente 13 marzo 2013 individua sul territorio nazionale le stazioni per il calcolo dell’indicatore di esposizione, previste dal D.Lgs. 155/2010.


La regione Emilia-Romagna ha parallelamente sviluppato una propria disciplina giuridica che è andata ad affiancare e attuare quella nazionale. In particolare, per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, ha affidato ad Arpae Emilia-Romagna la gestione della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (D.G.R. n°1614 del 26/10/2009, D.G.R. n° 2278 del 28/12/2009, D.G.R. n°10082 del 16/09/2010) e ha provveduto ad attuare a livello regionale il D.Lgs. 155/2010 con la D.G.R. n° 2001 del 27/12/2011 e ss. mm. ii. (D.G.R. n 1998 del 23/12/2013), attraverso la quale ha operato una nuova suddivisione del territorio in unità sulle quali eseguire la valutazione e applicare le misure gestionali (Allegato DGR 2001/2011- Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna) e ha proceduto alla revisione del programma di valutazione (Allegato DGR 2001/2011- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria). Quest’ultimo, come previsto dal D.Lgs. 155/2010, è stato riesaminato nel corso del 2018. Il nuovo programma di valutazione è stato approvato con D.G.R. n 1135 del 08/07/2019.