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Modulistica

Gli articoli 20 e 21 del DPR del 13 giugno 2017, n. 120, prevedono un nuovo utilizzo di terre e rocce come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, vale a dire cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi (ancorché comprese in attività o opere AIA o VIA), come anche quelle provenienti da cantieri di grandi dimensioni (purché non sottoposti ad AIA o VIA).
Le attività di scavo potranno avere inizio solo ed esclusivamente una volta trascorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione, anche solo telematica, del modulo di cui all’allegato 6 al Comune del luogo di produzione e ad Arpae.
Il trasporto delle terre e rocce, al di fuori del sito di produzione, dovrà essere accompagnato dal modulo di cui all’allegato 7, e la dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere trasmessa, anche solo telematicamente, tramite il modulo di cui all’allegato 8, al comune del luogo di produzione, al comune di destinazione e ad Arpae, entro e non oltre il periodo di validità della comunicazione di utilizzo effettuata con il modulo di cui all’allegato 6.
Gli allegati al nuovo regolamento costituiscono parte integrante del medesimo, pertanto, vanno compilati e utilizzati come precisamente indicato dal regolamento stesso, secondo le definizioni che esso prevede all’art.2.

Ai fini di garantire trasparenza presso gli utenti, in quanto le verifiche saranno effettuate a campione, sono stati individuati Criteri che preferibilmente verranno utilizzati per la scelta delle ispezioni programmate, in ordine di priorità:

A. tipologia di documentazione allegata (in particolare se relativa a cantieri di grandi dimensioni, che coinvolgono anche documentazione di VIA, siti contaminati ecc)

B. eventuali incongruenze riscontrate durante il controllo documentale

C. volumi di materiale scavato

D. Eventuale programma di lavoro specificamente concordato con i Comuni competenti.