Documento di trasporto (allegato 7)
Documento_di_trasporto Allegato 7.zip — 116 KB
Secondo quanto indicato all’art. 6 del Dpr 120/2017, per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dal documento di trasporto.
La documentazione va predisposta in triplice copia, una per il proponente/produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, e va conservata per tre anni. Qualora il proponente e l’esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.