Classificazione dei rifiuti
La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi " dove per detentore si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che nè è in possesso.
I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006) secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.
Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
L'elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (Codici EER) include rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti che prevedono “codici specchio”, per i quali la pericolosità è definita sulla base della presenza/concentrazione di sostanze pericolose.
La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo è effettuata dal produttore del rifiuto.