Comunicazione utilizzo acque pubbliche uso domestico
L’uso domestico di acque sotterranee è regolamentato dall’art. 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, recante: “Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.”
Sono quindi esclusi dall'uso domestico gli utilizzi di acque superficiali, che sono sempre soggette a concessione.
Chi intende esercitare prelievo e utilizzazione di acqua pubblica sotterranea per uso domestico, anche se non necessita di titolo concessorio, deve tuttavia presentare una comunicazione ai SAC in cui sono ubicate le opere di prelievo. Nella comunicazione sono riportati i dati personali e le informazioni relative all’uso che permettano ai SAC di verificare se si tratta di un effettivo uso domestico. Dovrà inoltre essere indicata la data presunta di inizio dei lavori di perforazione e, qualora risultino necessari, il nulla osta ai fini idraulici e l'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico.
Il SAC ha la facoltà di imporre prescrizioni ovvero di richiedere presentazione di domanda di concessione nel caso che non riconosca un utilizzo del prelievo ai fini domestici. Una volta effettuati i lavori, dovrà essere prodotta dall'utente (o dal perforatore per suo conto) e indirizzata al SAC territorialmente competente, quale completamento alla comunicazione, una scheda descrittiva delle opere realizzate (nel caso si sia provveduto alla perforazione di un pozzo occorrerà inoltrare la "scheda pozzo" contenente tutti i relativi dati tecnici).
All'uso domestico sono riconducibili solo ed esclusivamente i seguenti fabbisogni del proprietario del terreno e del suo nucleo familiare escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione:
- consumo potabile (in assenza di una rete acquedottistica);
- consumo per uso igienici e assimilati a servizio della propria abitazione;
- innaffiamento di giardini e orti (le superfici adibite a verde devono far parte dell'abitazione del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo; nel caso di innaffiamento di coltura orticola, va esclusa tassativamente una eventuale commercializzazione dei prodotti);
- abbeveraggio animali da cortile e/o bestiame (si ribadisce che gli animali allevati devono essere solo ed esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo e quelle del suo nucleo familiare, escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione).
Non sono quindi considerati “uso domestico” tutti gli usi in cui l’acqua viene utilizzata per un'attività economico-produttiva e per realtà abitative diverse dal nucleo familiare.
Per tutti questi usi dovrà essere presentata domanda di concessione ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001.Con il modulo di comunicazione, oltre a nuovi pozzi è possibile anche comunicare al SAC l’esistenza di pozzi già presenti ed utilizzati ad uso domestico.
Queste comunicazioni sono in carta semplice e non prevedono pagamento di spese istruttorie o altri costi.
Moduli
Comunicazione utilizzo acque pubbliche uso domestico
Normativa
D.P.R. 238/1999
Regolamento regionale 41/2001
Legge 36/1994 (art. 28, commi 3 e 5)
D.Lgs. 152/2006
Piano di Tutela della Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna
Piani di Gestione di Bacino Idrografico
Legge n. 464 del 4 agosto 1984