Permesso di ricerca di acque minerali e termali
Le acque, per essere riconosciute come minerali e termali, necessitano del riconoscimento delle caratteristiche e delle proprietà terapeutiche per la qualifica e la specifica destinazione d'uso, da parte del Ministero della Salute.
Il regime delle acque minerali e termali è equiparato a quello delle miniere (R.D. 29 luglio 1927, n.1443), che, come tali, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
In Emilia-Romagna, la materia è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32 e s.m. – “Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo”.
Le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca minerari e concessioni minerarie per queste acque sono state delegate con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ad Arpae.
Ambito di applicazione
Chi intende procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali (art. 5 L.R. 32/88) deve presentare la domanda di permesso. Il possesso del permesso di ricerca non dà titolo alla coltivazione e commercializzazione delle acque minerali e termali.
Le attività di ricerca delle sostanze minerali sulla terraferma sono soggette ad Assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto progetti B.2. 6) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie (L.R. 4/2018).
Risultano soggette direttamente a V.I.A., in base all’art. 4 della L.R. 4/2018, qualora l'area di ricerca ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000.
Requisiti del richiedente
L'istanza può essere presentata da qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere.
Documentazione da presentare
La domanda di permesso è corredata da:
- progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione;
- mappa della superficie interessata dalla ricerca;
- relazione idrogeologica preliminare con la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale;studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
- documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
- impegno nell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.
Rilascio/Rinnovo
Il permesso rilasciato ha una validità di 3 anni, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati raggiunti. La domanda di rinnovo deve essere presentata indicativamente 6 mesi prima della scadenza.
Termine di conclusione
Il procedimento di rilascio di un atto di permesso di ricerca di acque minerali naturali ha durata 90 gg, al netto della sospensione finalizzata all’Avviso al pubblico di manifestazione di interesse. Qualora il progetto proposto necessiti di procedura di V.I.A. il procedimento acquisisce i termini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
Adempimenti
Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata la denuncia di esercizio, ai sensi del DPR 128/59 e s.m.i.Al termine della ricerca il titolare dovrà presentare una relazione di sintesi sui risultati conseguiti.Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere corrisposti, per l'anno successivo, i diritti proporzionali annui calcolati sulla base di quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna. Le sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa in materia di permessi di ricerca sono sancite all'art. 23 della LR 32/88.
Moduli
Permesso di ricerca di acque minerali e termali
Normativa nazionale
R.D. 29/07/1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”.
D.P.R. 09/04/1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
Normativa regionale
L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”