Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
La valutazione d’impatto ambientale (VIA), introdotta dalla direttiva europea n. 42/2001 e recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 152/2006, è il procedimento amministrativo di un processo decisorio integrato e preventivo, finalizzato ad assicurare che determinate attività antropiche siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto quindi della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità, della conservazione del patrimonio culturale e del miglioramento della salute umana.
La VIA è il processo che comprende:
- l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente,
- lo svolgimento delle consultazioni,
- la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
- l’adozione delle determinazioni di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), disciplinato agli articoli da 15 a 21 della LR n. 4/2018.
La VIA deve prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi; identificare e valutare le possibili alternative (compresa la non realizzazione degli stessi) e indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
Per alcune tipologie progettuali è prevista una verifica di assoggettabilità a VIA (screening), finalizzata a constatare se il progetto proposto possa produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vada sottoposto a VIA.
La Regione Emilia‐Romagna ha emanato la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs 152/06, abrogando la precedente L.R. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
Il PAUR comprende, oltre al Provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi.Inoltre può costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:
- opere pubbliche o di pubblica utilità;
- interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio d’impresa;
- insediamento di impianto produttivo per attività incluse nell’ambito di applicazione del DPR n.160/2010, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti;
a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della LR n. 24/2017, positiva sulla variante stessa. Le modalità di informazione del pubblico devono dare specifica evidenza di tale integrazione procedurale.
La VIA comprende anche le eventuali procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. A tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono i necessari riferimenti. Le modalità di informazione del pubblico devono dare specifica evidenza di tale integrazione procedurale.
La Regione Emilia Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche, ha realizzato un sito web per pubblicare gli elaborati depositati e i relativi provvedimenti di decisione relativi alle procedure di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale. Nello stesso sito sono pertanto pubblicate anche le valutazioni la cui istruttoria è condotta da Arpae Vai alla banca dati della Regione Emilia-Romagna
Cosa fa la Regione Emilia-Romagna
Arpae svolge le istruttorie tecnico/amministrativa di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) che sottopone alla Regione Emilia-Romagna quale Autorità Competente al rilascio del provvedimento finale.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ).
Le domande per attivare le procedure di Verifica (screening), Scoping e VIA devono essere inviate dal proponente al competente servizio regionale (Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – VIPSA) e, contestualmente, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae territorialmente competente.
Modulistica
La modulistica, l'elenco degli elaborati ed ulteriori istruzioni operative sono scaricabili dalla sezione “Modulistica” del sito web per le Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna. Nel sito della Regione si trova anche una sezione dedicata alla “Presentazione dell'istanza di VIA e di Screening” con tutte le istruzioni operative e la relativa modulistica.
Spese istruttorie
La documentazione che attesti l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie deve essere allegata all'istanza e deve essere effettuata ad ARPAE secondo le indicazioni della DGR n.1226 del 22/07/2019 ”Spese istruttorie relative alle procedure di valutazione ambientale” in attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 4 del 2018 e del tariffario Arpae.
Normativa nazionale
Normativa regionale
LR 4/2018 - Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti