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Rifiuti

Ogni impianto, fisso e mobile, che gestisce rifiuti deve acquisire specifica autorizzazione. L’autorizzazione alla gestione dei rifiuti può essere acquisita a seconda dei casi specificati nei singoli procedimenti a cui si rimanda:

  • con autorizzazione espressa (provvedimento unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m., autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 sexies del d.lgs. 152/2006 e s.m., autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 208 e 211, autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 59/2013)
  • con atto di iscrizione all’elenco dei recuperatori di rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006

In taluni casi, per le campagne di attività con impianto mobile, è invece prevista una comunicazione (art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006).

Un caso a parte è rappresentato dai trasporti transfrontalieri di rifiuti da e per l’Italia. In questo caso è prevista un’autorizzazione specifica ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1157.