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Autorizzazione unica ambientale (AUA)

L’Autorizzazione unica ambientale (in sigla AUA) è stata introdotta con il D.P.R.59/2013 entrato in vigore in data 13 giugno 2013. In merito al D.P.R. 59/2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato con Prot. 49801 del 07/11/2013 la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R.n.59/2013”. Dall'1 marzo 2021 gli oneri d’Istruttoria dovuti ad Arpae per l'avvio del procedimento di Aua, verranno richiesti direttamente dall'Agenzia. Arpae, successivamente alla presentazione della domanda, emetterà specifico bollettino di PagoPA che trasmetterà al richiedente che dovrà provvedere al pagamento entro il termine indicato. Dal 1° marzo, quindi, non saranno più ricevibili pagamenti anticipati e pagamenti a titolo spontaneo dei richiedenti tramite bonifico bancario.
L’AUA è un titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art.1 del D.P.R.59/2013, con durata di validità quindicennale. In particolare sono soggetti ad AUA:

  • tutti gli impianti/stabilimenti connessi alle PMI (Piccole medie e micro imprese),
  • tutti gli altri impianti non soggetti ad altre forme di autorizzazione unica compresi gli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.  

Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi di AUA gli impianti:

  • autorizzati AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale),
  • autorizzati con provvedimento di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) quando tale provvedimento sostituisce espressamente i titoli abilitativi settoriali,
  • autorizzati ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta (Autorizzazione Unica in materia di rifiuti)di bonifica 
  • siti inquinati in quanto autorizzati dal Decreto di bonifica di competenza del Comune ai sensi dell’art.242 e 249 del D.Lgs.152/2006 parte quarta (siti contaminati procedura ordinaria e semplificata). 

Inoltre, salvo diverse future indicazioni ministeriali o regionali, possono considerarsi escluse dall’obbligo di dotarsi di AUA le attività estemporanee di limitata durata dalle quali, ad esempio, hanno origine:

  • scarichi di acque pompate nel corso di  lavori di ingegneria civile, quando attività gestite con titoli abilitativi urbanistico-edilizi;
  • scarichi di acque intercettate o meteoriche di dilavamento di aree di cava di materiali naturali in quanto gestiti con piano coltivazione attività estrattiva;
  • scarichi ed impatto acustico da attività straordinarie e temporanee di spettacolo (concerti, spettacoli pirotecnici, ecc..). 

Per lo svolgimento delle funzioni in materia di AUA la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

  • D.G.R. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA
  • D.G.R. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA (per AUA tali disposizioni sono esplicitate negli Allegati L e M alla direttive. Il procedimento AUA è trattato all.art.5 ed agli Allegati L e M della citata Direttiva.
  • D.G.R. 569/2019 – Aggiornamento dell’elenco degli Agglomerati Urbani esistenti ed approvazione direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti (con questa direttiva la Regione ha anche formalizzato e disposto che per tali impianti la presentazione diretta delle domande ad Arpae, quale Autorità competente per territorio, senza obbligo di presentazione al SUAP).

Titoli abilitativi settoriali per le seguenti matrici (art.3 comma 1 D.P.R.59/2013)

Come e a chi presentare la richiesta di AUA

Autorità competente e altri soggetti coinvolti

Termini del procedimento amministrativi AUA

Tool di autocalcolo per il versamento anticipato degli oneri realtivi alla pratica AUA

Moduli

Modulo richiesta AUA approvato dalla Regione Emilia.Romagna con DGR 2204/2015

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