Autorizzazione con procedura in via generale
Quando l’attività svolta nello stabilimento rientra nell’elenco riportato nella Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e/o nell’elenco di Allegato 1B alla DGR 1798/2010 e smi, si tratta di attività “in deroga” (ai sensi dell’art 272 del DLgs 152/06) e può accedere ad una autorizzazione semplificata presentando domanda di adesione all’autorizzazione in via generale secondo la modulistica sottostante (Allegato_2A.odt).
Possono aderire all’autorizzazione generale anche stabilimenti in cui vengono svolte una o più attività contenute nella Parte II dell’Allegato IV del DLgs 152/06.
Non possono aderire all’autorizzazione di carattere generale gli stabilimenti ove sono svolte attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 275 DLgs 152/06 (emissioni di cov - composti organici volatili); queste devono presentare una domanda di autorizzazione obbligatoriamente in forma ordinaria ai sensi dell’art 269 del DLgs 152/06. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nelle categorie di cui le autorizzazioni generali, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stesso stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco.
La costruzione o il trasferimento di stabilimenti/impianti ove sono svolte attività autorizzate in via generale può essere effettuata solo dopo 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione, trascorsi i quali l’azienda può ritenersi autorizzata. La modifica sostanziale di stabilimenti/impianti ove sono svolte attività autorizzate in via generale può essere realizzata solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica, trascorsi i quali l’azienda può ritenersi autorizzata.
Per il caso particolare degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami si fornisce il modulo per la comunicazione annuale di attività degli impianti
Rinnovo
L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi all’adesione. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi descritti.
Moduli
Allegato 2A - Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale
Normativa nazionale
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quinta e successive modifiche ed integrazioni
Normativa regionale
Delibera di G.R. 1769/2010