Autorizzazione all’installazione di nuovi stabilimenti di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali
L'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali è un'attività sottoposta a regime autorizzativo (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04).
Deve richiedere l'autorizzazione l'azienda che effettua l'attività di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali con quantitativi superiori a:
- mc 10 se ad uso commerciale (art. 2 del RDL n. 2018/1936);
- mc 25 se ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 del RDL n. 1741/1933).
Per il rilascio di autorizzazione il tempo massimo è di 180 giorni, oltre tale termine è previsto il silenzio-assenso.
Per l'effettuazione del collaudo i tempi sono di 90 giorni.
Per il rilascio dell'esercizio provvisorio i tempi sono di 30 giorni.
Moduli
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