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Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio di depositi di oli minerali esistenti

La variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, in un impianto di deposito già esistente, è un'attività sottoposta a regime autorizzativo (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04).

Deve richiedere l'autorizzazione l'azienda che effettua l'attività di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali con quantitativi superiori a:

  • mc 10 se ad uso commerciale (art. 2 del RDL n. 2018/1936);
  • mc 25 se ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 del RDL n. 1741/1933).il rilascio dell’autorizzazione alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio del impianto di deposito di oli minerali già esistente.

Per il rilascio di autorizzazione il tempo massimo è di 180 giorni, oltre tale termine è previsto il silenzio-assenso.

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