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Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208

L'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha i seguenti ambiti di applicazione:

a) Nuovi impianti (art. 208 comma 1)

b) Varianti sostanziali in corso d´opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all´autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 19)

c) Rinnovo di autorizzazioni vigenti senza modifiche (art. 208 comma 12)

L'autorizzazione è riferita a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (allegati B e C alla parte  quarta del d.lgs 152/2006) e comprende l'approvazione del progetto, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere e l'autorizzazione alla gestione/esercizio dell'attività.

d)Impianti mobili (art. 208 comma 1, comma 15 se nuovi impianti, 12 se rinnovi, e comma 19, se modifiche). Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente domanda:

  • impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l´acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
  • impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Possono pertanto essere esclusi dalla presentazione della domanda, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri per la cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o per la pressatura della carta o della plastica. Invece, devono presentare la domanda, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione), in quanto non rientrano tra gli impianti che effettuano esclusivamente la riduzione volumetrica e la separazione di eventuali frazione estranee.

Per gli impianti mobili non valgono i casi procedimentali elencati di seguito, trattandosi solo di una semplice autorizzazione di un macchinario a svolgere determinate operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti, non inserito in un determinato contesto territoriale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività si rimanda al procedimento specifico (comunicazione di campagna di attività).

CARATTERISTICHE E CASISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Per gli ambiti di applicazione a) e b) la domanda di autorizzazione:

  • deve essere presentata, in tutti i casi, dopo l'esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 10-11 della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 della L.R. 4/2018;
  • non deve essere presentata nel caso in cui l'attività ricada in una di quelle elencate all'allegato VIII punto 5 alla parte seconda del d.lgs 152/2006 (insediamenti IPPC). In questo caso l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione unica;
  • deve essere presentata all'interno del procedimento di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/2003, qualora i rifiuti rientrino nella definizione dell'art. 2 comma 1 lett a) del medesimo d.lgs;
  • deve essere presentata all'interno del procedimento di autorizzazione unica di VIA ai sensi dell'art. 12 e seguenti della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività di gestione dei rifiuti ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 della L.R. 4/2018.

Fermo restando i casi relativi alle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione unica sopra elencati, limitatamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, al posto dell'autorizzazione unica, può essere presentata una comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 (vedi scheda specifica) qualora l'attività rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per i rifiuti non pericolosi e rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi 

Per l'ambito di applicazione c) - rinnovo - la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Qualora l'autorità competente non rilasci la nuova autorizzazione entro la scadenza della precedente, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l´impianto che effettua le operazioni smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché il proprietario dell´area su cui è previsto il progetto, qualora sia diverso dal gestore. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:

  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
  • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio. 

DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE
La durata è 10 anni. Per le autorizzazioni dei nuovi impianti o di varianti sostanziali, l´efficacia dell'autorizzazione ai fini della gestione/esercizio della nuova attività è subordinata alla prestazione, entro 180 giorni dalla data di rilascio dell´atto autorizzativo, della garanzia finanziaria, ai sensi della DGR 1991/2003.

MODULI

Modello generale completo (file.pdf)
Modello generale senza allegato 2 (file .odt)
Allegato 2 - Schede rifiuti (file .ods)
Modulo privacy (pdf e odt)

NORMATIVA NAZIONALE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.