Autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione di rifiuti fra i Paesi dell’Unione Europea o da/verso altri Paesi
L'Autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di rifiuti all'interno della UE o da/per Paesi terzi è disciplinata dall’art. 194 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, entrato in vigore il 20 maggio 2024 e applicabile, salvo alcune particolari disposizioni, dal 21 Maggio 2026, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni di rifiuti:
- tra Stati membri dell’UE, con o senza transito attraverso Paesi extra-europei
- dall’Unione Europea verso Paesi extra-europei (esportazioni)
- da Paesi extra-europei verso l’Unione (importazioni)
- in transito attraverso gli Stati dell’Unione europea
LE PRINCIPALI NOVITA’ introdotte dal nuovo Regolamento
⇒ Spedizioni all’interno dell’Unione Europea
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce il divieto di effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati a smaltimento all’interno dell’Unione Europea fatta eccezione per quelle in cui il Notificatore sia in grado di dimostrare alle Autorità competenti, durante il processo di notifica, la sussistenza delle condizioni riportate all’art.11 del nuovo Regolamento.
Rimane valida la possibilità di effettuare spedizioni di rifiuti destinate a recupero ma, anche per i rifiuti che viaggiano con obblighi generali di informazione (Lista Verde), sono previste procedure più stringenti per consentire la tracciabilità delle spedizioni, assicurare l’informazione dell'avvenuto recupero dei rifiuti e ridurre gli illeciti.
⇒ Esportazioni dall’Unione verso paesi fuori dall’Unione Europea
Il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce il divieto di effettuare esportazioni dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, ad eccezione di quelle verso i paesi dell’EFTA che aderiscono alla convenzione di Basilea e rispettano il nuovo Regolamento.
Le esportazioni dall’Unione di rifiuti pericolosi e di alcune altre tipologie di rifiuti, destinati a recupero, verso paesi non OCSE sono vietate. I rifiuti di plastica sono soggetti al divieto a partire dal 21 Novembre 2026.
Le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE sono vietate dal 21 Maggio 2027, ad eccezione dei paesi che hanno dimostrato alla Commissione Europea che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto.
Dal 21 Maggio 2027, per tutte le esportazioni di rifiuti al di fuori dell’Unione il Notificatore, o il soggetto che organizza la spedizione, deve dimostrare che l’impianto di destino ha effettuato un audit secondo condizioni specifiche.
⇒ Interscambio digitale di documenti e informazioni: il sistema DIWASS
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 prevede che la trasmissione delle notifiche, di documenti e informazioni relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti avvenga tramite un sistema informatico centrale, gestito dalla Commissione Europea, denominato Digital Waste Shipment System (DIWASS).
Dal 21 Maggio 2026 la trasmissione di informazioni e documenti avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma digitale DIWASS,che diventerà l’unico sistema ufficiale di interscambio di informazioni da utilizzare sia per le spedizioni effettuate mediante Procedura di Notifica e autorizzazione scritta preventiva (art. 5) sia per le spedizioni con Obblighi generali di informazione (Lista Verde - art.18).
In Regione Emilia-Romagna, per la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, a partire dal 21 Maggio 2026, gli Utenti/Operatori dei SAE (ex SAC) di Arpae accederanno al sistema centrale tramite GUI “Interfaccia Grafica Utente” del DIWASS.
Come prepararsi all’utilizzo del sistema DIWASS
Attualmente la DG Environment della Commissione UE, allo scopo di permettere alle Autorità competenti e agli Operatori di effettuare delle prove di registrazione, accesso e inserimento di notifiche “esempio”, ha messo a disposizione una versione “TEST” provvisoria della piattaforma DIWASS, rimandando alle prossime settimane l’apertura della versione definitiva e la diffusione del relativo link di accesso.
In questa prima fase, inoltre, la DG Environment della Commissione UE ha messo a disposizione delle Autorità Competenti e degli Operatori le prime versioni dei Manuali e alcuni Video tutorial per l’utilizzo del DIWASS via GUI scaricabili ai seguenti link:
- Manuale per la registrazione degli Operatori
- Manuale per l’inserimento della Notifica
- Video tutorials
Chi è tenuto ad utilizzare il sistema DIWASS
A partire dal 21 Maggio 2026 sono tenuti ad utilizzare il sistema DIWASS tutti i Soggetti, identificati all’art. 10 del Regolamento (UE) 2025/1290, coinvolti a vario titolo nelle procedure di spedizioni transfrontaliere di rifiuti (autorità competenti di spedizione/transito/destinazione, produttori di rifiuti, notificatori, vettori, destinatari, impianti che ricevono i rifiuti, persone che organizzano la spedizione, autorità coinvolte nelle ispezioni…).
Ciascuno dei Soggetti sopra elencati dovrà pertanto, entro tale data, aver effettuato la registrazione preventiva per uno o più Utenti/Operatori richiedendo l’abilitazione ad operare nel sistema secondo il ruolo/i ruoli di propria competenza (si veda Manuale per la registrazione degli Operatori).
Come registrarsi al DIWASS
Per poter utilizzare il DIWASS, ogni Utente/Operatore coinvolto in una spedizione transfrontaliera di rifiuti deve essersi preventivamente registrato nel sistema dopo aver effettuato l’accesso tramite un account EU.
La registrazione di un Operatore come Utente “master” può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dal 21 Aprile 2026 tramite DIWASS GUI, seguendo le istruzioni indicate nel Manuale per la registrazione degli Operatori, selezionando all’interno del sistema il SAE (ex SAC) di Arpae con giurisdizione sul territorio dove l’Operatore economico ha sede legale.
La validazione della richiesta di registrazione inserita dall’Operatore è effettuata dall’Autorità competente interessata previa verifica dei requisiti di cui all’art. 7, comma 7 del Regolamento (UE) 2025/1290. A tale scopo occorre che l’Operatore, contestualmente all’inserimento della richiesta di registrazione sulla piattaforma DIWASS, invii una PEC all’indirizzo del SAE (ex SAC) competente per territorio per informarla dell’avvenuto inserimento della richiesta di registrazione, allegando la visura camerale della propria Organizzazione.
Espletate le verifiche del caso, il SAE (ex SAC) di riferimento provvederà a validare la registrazione inserita dall’Operatore e a confermare la creazione di un primo Utente ‘master’, che potrà a sua volta abilitare altri utenti “master” della medesima Organizzazione (vedi Manuale per la registrazione degli Operatori).LA FASE TRANSITORIA (fino al 21 Maggio 2026)
⇒ Indicazioni ai Notificatori
L’art. 85 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 abroga il vecchio Regolamento (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024, ma ne estende l'applicazione fino al 21 maggio 2026 per la maggior parte delle procedure e stabilisce alcune disposizioni valide per la fase transitoria.
Di seguito si riportano alcune indicazioni per i Notificatori per la presentazione e la gestione delle procedure di Notifica nella fase transitoria:
- fino al 21 maggio 2026 tutte le notifiche andranno ancora presentate conformemente all’art. 4 del Reg (CE) n. 1013/2006.
- come stabilito al comma 3 dell’art. 85, per le notifiche presentate ai sensi del Reg (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi tale Regolamento solo se l’autorità competente di destinazione avrà fornito conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 8 del Reg (CE) n. 1013/2006, prima del 21 maggio 2026. In assenza di tale conferma di ricevimento, le notifiche già presentate andranno ripresentate con le modalità previste nel nuovo Reg. 1157/2024 (DIWASS).
- dopo il 21 Maggio 2026 tutte le notifiche andranno presentate con le modalità previste dal nuovo Reg UE 1157/2024 (DIWASS).
- conformemente ai commi 5 e 6 dell’art. 85, del nuovo Reg (UE) 1157/2024, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per le notifiche autorizzate ai sensi del vecchio Reg (CE) 1013/2006 dovranno comunque essere portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026 (entro 20 Maggio 2027), che diventeranno 3 anni (entro 20 Maggio 2029) in caso di notifiche che coinvolgano impianti di recupero con Autorizzazione preventiva. Decorsi tali termini le notifiche in corso perderanno comunque di validità ed il Notificatore dovrà comunque presentare nuova notifica.
MODULI (da utilizzare fino al 21 maggio 2026)
Notifica spedizione transfrontaliera
Autodichiarazione possesso requisiti soggettivi
MANUALI
Manuale per la registrazione degli Operatori
Manuale per l'inserimento della Notifica
Regolamento esecutivo (UE) 2025/1290
Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
NORMATIVA NAZIONALE