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Autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione di rifiuti all'interno della UE o da/per Paesi terzi

L'Autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di rifiuti all'interno della UE o da/per Paesi terzi, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs 152/2006 e s.m. e del Regolamento CE 1013/2006, ha il seguente ambito di applicazioneSpedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea e dalla Comunità Europea da/per Paesi terzi.

CARATTERISTICHE E CASISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto interessato (notificatore), tra quelli elencati all'art. 2 punto 15 del Regolamento CE 1013/2006 chiede il rilascio dei documenti di notifica e di movimento e, successivamente, trasmette la notifica per il rilascio dell'autorizzazione. La notifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione è presentata nei seguenti casi:

a) spedizioni interne alla Comunità Europea (importazione ed esportazione) ai sensi del titolo II del Regolamento CE 1013/2006 di:

  • tutti i rifiuti destinati a smaltimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 lett a);
  • rifiuti destinati a recupero limitatamente a quelli compresi nell'art. 3 paragrafo 1 lett b)             

b) esportazione  dalla Comunità Europea verso Paesi Terzi ai sensi del titolo IV capo I e II del Regolamento CE 1013/2006 di:

  • rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA (European Free Trade Association) che siano parte della Convenzione di Basilea, salvo i divieti di cui all'art. 34 comma 3;
  • rifiuti destinati a recupero verso Paesi a cui si applica la decisione OCSE, salvo le condizioni di cui all'art. 38;
  • rifiuti destinati a recupero verso Paesi a cui non si applica la decisione OCSE, salvo i divieti di cui all'art. 36 e art. 37

c) importazione  nella Comunità Europea da Paesi Terzi ai sensi del titolo IV capo I del Regolamento CE 1013/2006 di:

  • rifiuti destinati a smaltimento alle condizioni di cui all'art. 41;
  • rifiuti destinati a recupero alle condizioni di cui all'art. 43;In tutti gli altri casi, a parte i casi di divieto di spedizione, è previsto l'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 o altre forme di controllo in base ad accordi anche con singoli Stati, in particolare per le destinazioni a recupero dei rifiiuti da/per paesi Terzi alla Comunità Europea a cui non si applica la decisione OCSE.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente (notificatore) deve essere uno dei soggetti elencati all'art. 2 punto 15 del Regolamento CE 1013/2006.Nel caso dell'intermediario non detentore del rifiuti deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 8.

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 anno 

3 anni, solo nel caso che gli impianti di destinazione siano impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE 1013/2006.Il rilascio dei documenti di movimento (formulari di trasporto internazionali) è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo le modalità e gli importi stabiliti dall'art. 6 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.  e dal DM n. 370/1998.

MODULI
Notifica spedizione transfrontaliera 
Autodichiarazione possesso requisiti soggettivi

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento CE 1013/2006 e s.m.

NORMATIVA NAZIONALE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.

Decreto Ministero ambiente n. 370/1998