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Rilascio e rinnovo di concessione di coltivazione di acque minerali e termali

Le acque, per essere riconosciute come minerali e termali, necessitano del riconoscimento delle caratteristiche e delle proprietà terapeutiche per la qualifica e la  specifica destinazione d'uso, da parte del Ministero della Salute
Il regime delle acque minerali e termali è equiparato a quello delle miniere (R.D. 29 luglio 1927, n.1443), che, come tali, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
In Emilia-Romagna, la materia è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32 e s.m. – “Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo”. 
Le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca minerari e concessioni minerarie per queste acque sono state delegate con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ad ARPAE.

Ambito di applicazione
Chi intende procedere alla coltivazione delle acque minerali e termali (art. 7, comma 8 della  L.R. 32/88)  deve presentare la domanda di concessione, per una durata massima non superiore ai 30 anni. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso
Un progetto di coltivazione di acque minerali e termali necessita di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto tipologia di progetto  A.2. 13) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) dell’Allegato 1 della LR 4/2018.
I tempi di rilascio della concessione sono ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR.
Il rinnovo o le modifiche di una concessione sono invece tipologia di progetto B.2. 60) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2) dell’Allegato 2 della LR 4/2018; sono pertanto  da assoggettare a VIA (screening).
Risultano soggette direttamente a V.I.A., in base all’art. 4 della L.R. 4/2018, qualora l'area di concessione ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000.Poiché le opere per la protezione e la produzione del giacimento sono considerate di pubblica utilità, per la realizzazione delle stesse si applica la normativa vigente in materia di esproprio D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e L.R. 19 dicembre 2002 n. 37, e tutti i proprietari interessati devono essere avvisati dell'avvio del procedimento ed avvenuto deposito presso i Comuni interessati.  

Requisiti del richiedente
L'istanza può essere presentata da qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere. In particolare, il titolare della concessione è tenuto a svolgere direttamente l'attività di ricerca e di coltivazione, avvalendosi di un Direttore Minerario (ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 128/59 come sostituito dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 624/96) e a garantire l'uso delle acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche riconosciute nell'apposito Decreto Ministeriale, avvalendosi di un Direttore Sanitario.
La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca.

Documentazione da presentare 
La documentazione da presentare per la richiesta di Concessione di acque minerali e termali è disponibile qui (file .pdf)

Rilascio/Rinnovo
La concessione può essere rilasciata per una durata massima fino a trenta anni, con possibilità di rinnovo.La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno  6 mesi prima della scadenza. 

Termine di conclusione
Il procedimento di rilascio di un atto di concessione di acque minerali naturali ha durata 90 gg, al netto della sospensione finalizzata all’Avviso al pubblico di manifestazione di interesse. Qualora il progetto proposto necessiti di procedura di V.I.A. il procedimento acquisisce i termini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  (PAUR). 

Adempimenti
I principali adempimenti per richiedere la Concessione di acque minerali e termali è disponibile qui (file .pdf) 

Moduli

Rilascio/rinnovo di concessione di coltivazione di acque minerali e termali
 

Normativa nazionale
R.D. 29/07/1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”.
D.P.R.  09/04/1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

Normativa regionale
L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”