Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale mediante autocertificazione, ai sensi dell’art. 209
Il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese, in possesso di certificazione ambientale mediante autocertificazione, ai sensi dell’art. 209 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha il seguente ambito di applicazione.
Attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti autorizzati con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o certificate Uni En Iso 14001. Sono escluse da questo procedimento le attività in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis del d.lgs 152/2006 e s.m.
CARATTERISTICHE E CASISTICHE DEL PROCEDIMENTO
Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del gestore dell'impianto che ricade nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto 1 sostituire l'autorizzazione unica di cui sono in possesso, con autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione unica.
Condizione per l'attivazione del procedimento, attraverso la presentazione dell'autocertificazione, è l'intenzione del gestore di proseguire l'attività alle stesse condizioni dell'autorizzazione, senza alcuna modifica né impiantistica né gestionale.
Qualora siano previste modifiche gestionali e/o impiantistiche in corso d'esercizio, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione unica, fermo restando il rispetto delle casistiche procedimentali indicate nella scheda dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006.
L'autocertificazione mantiene l'efficacia sostitutiva dell'autorizzazione fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione Emas o della certificazione Uni En Iso 14001.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende proseguire la gestione dell´impianto che effettua le operazioni smaltimento e/o recupero di rifiuti. Il richiedente deve documentare il possesso della registrazione Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, oppure della certificazione ambientale Uni En Iso 14001.
Il richiedente deve altresì documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:
- autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
- autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.
DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
10 anni.
MODULI
Autocertificazione art. 209 (pdf e odt)
Modulo privacy (pdf e odt)
NORMATIVA NAZIONALE
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.